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D.P.G.R. 12 febbraio 2021, n. 18. Impianti nei comprensori sciistici

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Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Impianti nei comprensori sciistici.

Il Presidente della Giunta Regionale ordina:

che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

  1. a decorrere dal 15 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021, con esclusione dei giorni in cui alla Regione Piemonte si dovessero applicare le misure di cui all’articolo 2 o all’articolo 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali;.
  2. l’utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  3. in ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) e tapis roulant presenti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio;
  4. il calcolo delle presenze giornaliere è definito dalla somma degli skipass giornalieri, di quelli plurigiornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali (a titolo esemplificativo: se la somma della portata oraria di tutti gli impianti del comprensorio sciistico o della stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio fosse pari a 12.000, il numero delle persone ammesse giornalmente nel comprensorio sciistico/stazione sciistica non può essere superiore al 30% di tale cifra, ossia 3.600 unità; se il numero degli skipass plurigiornalieri e settimanali già venduti per il periodo di riferimento è pari a 300 e il numero degli skipass stagionali venduti è pari a 100, il numero degli skipass giornalieri vendibili non potrà essere superiore a 3.200);
  5. nel caso di aperture in notturna, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell’impianto o degli impianti aperti in notturna;
  6. per le stazioni sciistiche con numero massimo di due impianti complessivi, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva;
  7. agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione;
  8. per il comprensorio sciistico (Alagna) che si estende tra i territori della Regione Piemonte e della Regione Valle d’Aosta nel quale è presente un sistema unico di gestione dei titoli di ingresso, ma con la possibilità di prenotazione dei differenti punti di ingresso fisico ai comprensori si prevede, in stretto coordinamento con la predetta Regione, che:
    1. la determinazione del numero massimo di accessi giornalieri ad Alagna avvenga nel rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza;
    2. i gestori degli impianti, di parte piemontese e valdostana, dovranno monitorare congiuntamente attraverso il sistema unico di prenotazione e gestione, il rispetto del numero di utenti che possono giornalmente accedere ai comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita;
    3. che, nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio tra i due predetti territori, verranno adottate di concerto con la Regione Valle d’Aosta, misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze;
  9. al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico dovranno comunicare sia alla Regione Piemonte sia alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, entro la data di apertura degli impianti, gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica, determinate in applicazione del criterio di cui al presente articolo.
  10. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia dal 15 febbraio 2021 sino al 5 marzo 2021.

Clicca per leggere il contenuto integrale del DPGR 18 12.02.2021.