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D.P.G.R. 10 aprile 2021, n. 47. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

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Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato il Decreto n. 47 del 10 aprile 2021, che ha efficacia dal 12 aprile 2021 sino al 30 aprile 2021, e con il quale

ORDINA

che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte, ferma restando l’applicabilità alla Regione Piemonte delle misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

  1. alla provincia di Cuneo sono applicate le misure relative alla Zona rossa fino al 13 aprile compreso, con riserva di ulteriore proroga qualora si mantenga il superamento del parametro di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decretolegge 1 aprile 2021, n. 44;
  2. le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 6 aprile 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica” vigono per la sola provincia di Cuneo, in quanto siano vigenti le misure di cui al precedente punto 1);
  3. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 6 aprile 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica” cessa i suoi effetti alla data del 13 aprile 2021 compreso, salva la eventuale proroga di cui al precedente punto 1);
  4. si conferma che l’efficacia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte” è prorogata al 30 aprile 2021;
  5. dal 12 aprile 2021 le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rigoroso rispetto dell’articolo 26 e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento. Resta ferma con l’eccezione di edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui all’articolo 27, comma 5, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
  6. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  7. è fatto divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la facoltà dei Sindaci competenti di assumere differenti regolamentazioni nel rispetto delle misure di prevenzione;
  8. nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
  9. è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche anche tramite apparecchi automatici dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande che non svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;
  10. dal 12 aprile 2021 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ai sensi e con i limiti dell’articolo 37 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  11. dal 12 aprile 2021 la consegna a domicilio resta sempre consentita nel rigoroso rispetto dell’art. 37 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021; le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite ai sensi e con i limiti dell’articolo 37 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  12. dal 12 aprile 2021 le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite ai sensi dell’articolo 29 e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento;
  13. le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 28 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  14. è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
  15. l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
  16. l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  17. in relazione alla valutazione della diffusione dell’infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
  18. le strutture residenziali socioassistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID19 Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
  19. l’attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 30 aprile 2021 ed è organizzata in modalità H24;
  20. ai fini dell’applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell’articolo 3 è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze;
  21. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;

SI RACCOMANDA

ai Sindaci dei Comuni piemontesi di intensificare la vigilanza presso parchi, piazze e, comunque, nei luoghi di possibile aggregazione, al fine impedire rischiosi fenomeni di assembramento.

Clicca per leggere il contenuto integrale del D.P.G.R. 10 aprile 2021, n. 47.