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D.P.G.R. 12 febbraio 2021, n. 19. Linee guida riapertura attività varie

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Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.

Il Presidente della Giunta Regionale ordina:

che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

  1. le attività commerciali al dettaglio si svolgono, nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 10, lettera ff, e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento. Resta ferma – con l’eccezione di farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari – la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui all’articolo 1, comma 10, lettera hh, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
  2. nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera ff, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
  3. è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio;
  4. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite, ai sensi e nei modi dell’articolo 1, comma 10, lettera gg, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  5. nell’ambito delle attività di cui al punto precedente e nel rispetto di quanto ivi disposto, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie per l’attività di confezionamento e trasporto, nonché, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 10, lettera gg, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, la ristorazione con
    asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  6. le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera ii, e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento;
  7. le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 10, lettera pp, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  8. è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
  9. l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021;
  10. l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  11. in relazione alla valutazione della diffusione dell’infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
  12. le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 – Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
  13. l’attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 30 aprile 2021 ed è organizzata in modalità H24;
  14. ai fini dell’applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell’articolo 3 è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze;
  15. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia dal 15 febbraio 2021 sino al 5 marzo 2021.

Clicca per leggere il contenuto integrale del D.P.G.R. 12 febbraio 2021, n. 19.

D.P.G.R. 12 febbraio 2021, n. 18. Impianti nei comprensori sciistici

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Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Impianti nei comprensori sciistici.

Il Presidente della Giunta Regionale ordina:

che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

  1. a decorrere dal 15 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021, con esclusione dei giorni in cui alla Regione Piemonte si dovessero applicare le misure di cui all’articolo 2 o all’articolo 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali;.
  2. l’utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  3. in ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) e tapis roulant presenti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio;
  4. il calcolo delle presenze giornaliere è definito dalla somma degli skipass giornalieri, di quelli plurigiornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali (a titolo esemplificativo: se la somma della portata oraria di tutti gli impianti del comprensorio sciistico o della stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio fosse pari a 12.000, il numero delle persone ammesse giornalmente nel comprensorio sciistico/stazione sciistica non può essere superiore al 30% di tale cifra, ossia 3.600 unità; se il numero degli skipass plurigiornalieri e settimanali già venduti per il periodo di riferimento è pari a 300 e il numero degli skipass stagionali venduti è pari a 100, il numero degli skipass giornalieri vendibili non potrà essere superiore a 3.200);
  5. nel caso di aperture in notturna, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell’impianto o degli impianti aperti in notturna;
  6. per le stazioni sciistiche con numero massimo di due impianti complessivi, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva;
  7. agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione;
  8. per il comprensorio sciistico (Alagna) che si estende tra i territori della Regione Piemonte e della Regione Valle d’Aosta nel quale è presente un sistema unico di gestione dei titoli di ingresso, ma con la possibilità di prenotazione dei differenti punti di ingresso fisico ai comprensori si prevede, in stretto coordinamento con la predetta Regione, che:
    1. la determinazione del numero massimo di accessi giornalieri ad Alagna avvenga nel rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza;
    2. i gestori degli impianti, di parte piemontese e valdostana, dovranno monitorare congiuntamente attraverso il sistema unico di prenotazione e gestione, il rispetto del numero di utenti che possono giornalmente accedere ai comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita;
    3. che, nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio tra i due predetti territori, verranno adottate di concerto con la Regione Valle d’Aosta, misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze;
  9. al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico dovranno comunicare sia alla Regione Piemonte sia alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, entro la data di apertura degli impianti, gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica, determinate in applicazione del criterio di cui al presente articolo.
  10. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia dal 15 febbraio 2021 sino al 5 marzo 2021.

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