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D.P.G.R. 16 febbraio 2021, n. 21. Sospensione dell’efficacia del D.P.G.R. n. 18 del 12 febbraio 2021

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Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione dell’efficacia del D.P.G.R. n. 18 del 12 febbraio 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale ordina:

  1. provvedere alla sospensione dell’efficacia delle disposizioni del citato D.P.G.R. n. 18 del 12 febbraio 2021 fino a nuove disposizioni nazionali e comunque non oltre il 5 marzo 2021;

Il presente decreto è immediatamente efficace.

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D.P.G.R. 12 febbraio 2021, n. 20. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte.

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Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte.

Il Presidente della Giunta Regionale ordina:

che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure di monitoraggio quotidiano della ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado:

  1. le Aziende sanitarie locali della Regione Piemonte trasmettono quotidianamente entro le ore 18,00 al DIRMEI gli esiti delle attività relative alla scuola in riferimento a contact tracing dedicato, testing nelle scuole, attività di counseling, esecuzione e refertazione tamponi, comunicazione esiti, sorveglianza epidemiologica, screening scolastici, come indicate nella comunicazione del 5 gennaio 2021 del DIRMEI, dando specifica evidenza di situazioni che richiedano interventi urgenti ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  2. l’Assessorato ai Trasporti e l’Agenzia della Mobilità Piemontese trasmettono quotidianamente entro le ore 18,00 al DIRMEI la ricognizione in merito all’effettiva attuazione degli interventi assunti in merito al potenziamento del piano trasporti e le eventuali problematiche rilevanti ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  3. il DIRMEI, sulla base delle relazioni ricevute e del proprio sistema di monitoraggio, segnala tempestivamente all’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte la necessità di adottare misure volte al contenimento della diffusione dell’epidemia all’interno della Regione Piemonte;

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