Vai al contenuto
Home » Rischio Sanitario » Pagina 9

Rischio Sanitario

Rischio sanitario

D.P.G.R. 14 marzo 2021, n.37. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica

banner emergenza corona virus

Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte

ORDINA

che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando l’applicabilità alla Regione Piemonte degli articoli sotto richiamati compresi nel Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

  1. si conferma che l’efficacia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte” è prorogata al 6 aprile 2021;
  2. il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 26 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette nella provincia del Verbano Cusio Ossola e Cavour nella Città Metropolitana di Torino” cessa i suoi effetti il 14 marzo 2021 compreso;
  3. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 2 marzo 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Revello, Rifreddo, Sanfront, nella Provincia di Cuneo, e Bricherasio, Scalenghe, nella Città Metropolitana di Torino” cessa i suoi effetti il 14 marzo 2021 compreso;
  4. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 4 marzo 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio del Comune di Crescentino, nella Provincia di Vercelli” cessa i suoi effetti il 14 marzo 2021 compreso;
  5. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 5 marzo 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica” cessa i suoi effetti il 14 marzo 2021 compreso;
  6. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 5 marzo 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte” cessa i suoi effetti il 14 marzo 2021 compreso;
  7. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 12 marzo 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Borgo San Dalmazzo e Boves, nella Provincia di Cuneo” cessa i suoi effetti il 14 marzo 2021 compreso;
  8. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 12 marzo 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni transitorie” cessa i suoi effetti il 14 marzo 2021 compreso;
  9. le attività commerciali al dettaglio non sospese ai sensi dell’articolo 45 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e comunque individuate dall’allegato 23 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 si svolgono, nel rigoroso rispetto dell’articolo 26 e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento. Resta ferma – con l’eccezione di edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari – la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui all’articolo 26, comma 2, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
  10. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  11. è fatto divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la la facoltà dei Sindaci competenti di assumere differenti regolamentazioni nel rispetto delle misure di prevenzione;
  12. nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
  13. è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande che non svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;
  14. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ai sensi e con i limiti dell’articolo 46 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  15. la consegna a domicilio resta sempre consentita nel rigoroso rispetto dell’art. 46 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021; le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite ai sensi e con i limiti dell’articolo 46 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  16. le attività inerenti ai servizi alla persona – non sospese ai sensi dell’articolo 47 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e identificate dall’allegato 24 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 – sono
    consentite ai sensi dell’articolo 29 e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento;
  17. le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 27 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  18. è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
  19. l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
  20. l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  21. in relazione alla valutazione della diffusione dell’infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
  22. le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 – Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
  23. l’attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 30 aprile 2021 ed è organizzata in modalità H24;
  24. ai fini dell’applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell’articolo 3 è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze;
  25. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;

SI RACCOMANDA

ai Sindaci dei Comuni piemontesi di intensificare la vigilanza presso parchi, piazze e, comunque, nei luoghi di possibile aggregazione, al fine impedire rischiosi fenomeni di assembramento.

Il presente decreto ha efficacia dal 15 marzo 2021 sino al 6 aprile 2021.

Clicca per leggere il contenuto integrale del D.P.G.R. 14 marzo 2021, n. 37.

Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021: Piemonte in area rossa da lunedì 15 marzo 2021 – Come comportarsi

banner emergenza corona virus

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 12 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 Marzo.

Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, PIEMONTE, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa. Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato il 12 marzo. A scadenza della vigente ordinanza, la Basilicata sarà in area arancione, a seguito della rettifica dei dati completata stamattina da parte della Regione. Bolzano passa in arancione per effetto dei dati aggiornati relativi all’incidenza.

Per effetto del Decreto-legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.

Clicca qui per leggere il testo integrale dell’Ordinanza

𝗦𝗣𝗢𝗦𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜
⛔️ È vietato spostarsi fra regioni
⛔️ È vietato uscire dal proprio Comune
⛔️ È vietato circolare all’interno del proprio Comune e spostarsi verso abitazioni private diverse dalla propria
⛔️ È vietato circolare dalle 22 alle 5
✅ Sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o comprovati necessità con autocertificazione.
Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito dalle 5 alle 22.

𝗔𝗧𝗧𝗜𝗩𝗜𝗧𝗔̀ 𝗥𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘
🔴 Ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono chiusi al pubblico. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 22, l’asporto.
🔴 I bar sono chiusi al pubblico. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 18, l’asporto

𝗔𝗧𝗧𝗜𝗩𝗜𝗧𝗔̀ 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜
⛔️ Chiusi i negozi al dettaglio.
✅ Aperti generi alimentari e prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
⛔️ Chiusi i mercati, tranne le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici.

𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔
⛔️ Chiusi i servizi alla persona: barbieri, parrucchieri, estetisti
✅ Restano aperti lavanderie e servizi funerari.

𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔
⛔️ Chiusi musei, cinema e teatri.
⛔️ Vietate sagre e feste.

𝗔𝗧𝗧𝗜𝗩𝗜𝗧𝗔̀ 𝗠𝗢𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔
✅ È consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro e con obbligo di mascherina.
✅ È consentito svolgere attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.