Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione dell’efficacia del D.P.G.R. n. 18 del 12 febbraio 2021.
Il Presidente della Giunta Regionale ordina:
- provvedere alla sospensione dell’efficacia delle disposizioni del citato D.P.G.R. n. 18 del 12 febbraio 2021 fino a nuove disposizioni nazionali e comunque non oltre il 5 marzo 2021;
Il presente decreto è immediatamente efficace.
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