Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.
Il Presidente della Giunta Regionale ordina:
che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono, nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 10, lettera ff, e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento. Resta ferma – con l’eccezione di farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari – la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui all’articolo 1, comma 10, lettera hh, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera ff, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio;
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite, ai sensi e nei modi dell’articolo 1, comma 10, lettera gg, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
- nell’ambito delle attività di cui al punto precedente e nel rispetto di quanto ivi disposto, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie per l’attività di confezionamento e trasporto, nonché, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 10, lettera gg, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; - le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera ii, e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento;
- le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 10, lettera pp, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
- è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021;
- l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
- in relazione alla valutazione della diffusione dell’infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
- le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 – Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
- l’attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 30 aprile 2021 ed è organizzata in modalità H24;
- ai fini dell’applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell’articolo 3 è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze;
- il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
Il presente decreto ha efficacia dal 15 febbraio 2021 sino al 5 marzo 2021.
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