Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica. Richiamo delle disposizioni in materia di spostamenti con veicoli Euro 4 Diesel di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021.
Il Presidente della Giunta Regionale ordina:
- che, a tutela della salute pubblica e al fine di ridurre il più possibile i rischi di infezione da SARSCoV-2 derivanti da forme di aggregazione, richiamando le disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021, la deroga alla misura strutturale di limitazione delle emissioni dei veicoli Euro 4 Diesel, di cui al punto 1.2 dell’allegato 1 alla D.G.R. 14-1996 del 25 settembre 2020, sia applicata sul territorio regionale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri attualmente fino al 30 aprile 2021, per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (tra cui l’accompagnamento dei figli presso le istituzioni scolastiche) o d’urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
- che la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato e che tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - che il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
Clicca per leggere il contenuto integrale del D.P.G.R. 9 febbraio 2021, n. 17.